In altri articoli abbiamo già visto quali sono i dati obbligatori in fattura e le annotazioni obbligatorie in fattura per determinate operazioni. Per le operazioni senza applicazione dell’IVA è prevista l’indicazione di codici per identificare la “Natura Operazione“.
Con il provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha approvato la versione 1.6.1 del tracciato XML per la fattura elettronica con l’introduzione di “sottocodici ” per la “Natura operazione“. Il 25 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’apposita Guida fornendo ulteriori indicazioni.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato potrà essere utilizzato su base volontaria, mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio per l’emissione delle fatture elettroniche.
Nuovi codici per “Natura Operazione”
Il campo “Natura Operazione” esprime la natura delle operazioni che:
- non rientrano tra quelle imponibili IVA
- escluse IVA
- non soggette IVA
- non imponibili IVA
- esenti IVA
- oppure sono imponibili IVA ma:
- appartengono a regimi speciali IVA quali il regime del margine o regimi che prevedono la non esposizione dell’IVA
- sono soggette ad inversione contabile
Più semplicemente, la “Natura Operazione” è richiesta nel caso in cui il campo “AliquotaIVA” non è valorizzato.
Nella versione 1.5 (ancora in vigore fino al 31.12.2020) i codici sono valorizzati da N1 a N7 mentre dalla versione 1.6 il tracciato richiede un maggior grado di dettaglio, come di seguito illustrato (voci in grassetto):
Codice | Descrizione | Tipologia di operazioni |
---|---|---|
N1 | Escluse ex art. 15 | Operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972 tra cui: 1) interessi di mora; 2) penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 3) beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali; 4) rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte; |
N2 | Non soggette | Operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge). |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 | 1) prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio: – prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972); relativamente ai servizi resi a soggetti UE, dovrà essere inserita la dicitura “inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. – prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all’estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972); 2) cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato; |
N2.2 | non soggette – altri casi | 1) fatture emesse o ricevute da contribuenti forfettari o minimi; 2) operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione di fattura, tra cui a) cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972); b) cessioni o acquisti in regime monofase (art. 74 DPR 633/1972), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti). |
N3 | non imponibili | Operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). |
N3.1 | non imponibili – esportazioni | Esportazioni dirette e indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto) (art. 8 c. 1 lettera a) e b) b-bis) del DPR 633/72), anche triangolari |
N3.2 | non imponibili – cessioni intra-UE | Cessioni/acquisti di beni intracomunitari (artt. 41 e 42 DL 331/1993), anche triangolari. |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino | |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali,resi o ricevuti (art. 9 DPR 633/72); |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento | Cessioni a/acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di ricevimento/invio della loro lettera di intento (art.8 c. 1 lettera c) DPR 633/72); |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | |
N4 | esenti | Operazioni esenti, quali: 1) operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 come ad es. le prestazioni sanitarie, educative, etc…; 2) acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993). |
N5 | regime del margine/IVA non esposta | Operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. 1) cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione,con lo specifico regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95); 2) cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale (art. 74 ter DPR 633/1972). Su tali documenti deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972) e il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche). |
N6 | inversione contabile | Operazioni per le quali si applica l’inversione contabile in ambito nazionale (ad esempio una cessione di rottami). |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero | |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro | |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile | |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati | |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari | |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici | |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi | |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico | |
N6.9 | inversione contabile – altri casi | Per ulteriori tipologie di operazioni non ricomprese in quelle precedenti . Il codice NON deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali va utilizzato il codice N2.1. |
N7 | IVA assolta in altro stato UE | Operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. 1) vendite a distanza (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato; 2) prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall’articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall’articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta”. |
Ricordiamo che per determinate operazioni sono previste annotazioni obbligatorie in fattura. Nel caso in cui il codice natura non sia corrispondente all’annotazione obbligatoria, suggeriamo di inserire la dicitura nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
Ricordiamo infine che per molte (ma non tutte) le operazioni che non rientrano tra quelle imponibili IVA, in particolare per le operazioni escluse, non soggette ed esenti IVA, è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo di 2 € per le operazioni che superano i 77,47 €. Vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo in merito.
Fonti di prassi
- Agenzia delle Entrate Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2017
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018
- Guida alla compilazione delle fatture elettroniche del 25 novembre 2020
Nuovi codici per “Tipo documento”
La versione 1.6 del tracciato XML prevede anche codici aggiuntivi per il campo “Tipo documento” del tracciato XML, di seguito elencate:
Codice | Descrizione |
---|---|
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di credito |
TD05 | Nota di debito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Le modifiche che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura IVA dell’operazione (codice N), si propongono l’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
L'articolo La Natura Operazione nella Fattura Elettronica dal 1° gennaio 2021 proviene da Studio Commercialista D'Angelo.