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L’imposta di bollo su fatture elettroniche, cartacee, PDF e documenti informatici: come assolverla

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come assolvere imposta di bollo su fatture elettroniche PDF cartacee

Una guida pratica sullo stato dell’arte al 19 agosto 2022 per l’assolvimento dell’ imposta di bollo su fatture elettroniche, cartacee e PDF inviati via mail e documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali.

Il testo normativo di riferimento è il D.P.R. 642 del 1972, in particolare l’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) per quanto riguarda l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, che si assolve:

  1. con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio
  2. in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

In questo articolo tratteremo di:

Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47. Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica

Ambito IVA Operazioni Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Imponibili Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) No
Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, edifici ed impianti, cessioni di CPU e cellulari) No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione) No
Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche) No
Esenti Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
Non Imponibili Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali No
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni
Escluse Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc…
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972 Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…)
Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)

Nel caso delle fatture elettroniche, queste operazioni sono altresì individuate da specifici codici per individuare la natura dell’operazione e in alcuni casi necessitano di apposite annotazioni.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche?

Per quanto riguarda invece le fatture elettroniche (tracciato XML Fattura PA versione 1.2), l’imposta di bollo viene assolta con il versamento tramite Modello F24, con cadenza trimestrale utilizzando i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524, istituiti con  Risoluzione 42/2019.

Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l’annotazione “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014“, o in modo più completo “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014” così come specificato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito.

Quindi, nelle fatture elettroniche che scontano imposta di bollo (come da prospetto presente all’inizio dell’articolo), all’interno della sezione <DatiBollo> (contenuta in <Dati Generali> <DatiGeneraliDocumento>) vanno valorizzati i seguenti campi:

  • BolloVirtuale: Sì – indica l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale).
  • ImportoBollo: 2.00 – indica l’importo dell’imposta di bollo, ed è un campo opzionale dalla versione 1.3.1 del tracciato FatturaPA in vigore dal 1° gennaio 2021 (visto che l’importo è sempre pari a 2 €).

Nella tabella che segue sono riportate schematicamente le scadenze di versamento e i relativi codici tributo:

PeriodoCodice tributoImportoScadenzaScadenza 2022
1° trimestre2521> 250 € (> 5.000 € dal 2023)20 aprile 31 maggio
2° trimestre2522> 250 € (> 5.000 € dal 2023)20 luglio 30 settembre
3° trimestre252320 ottobre30 novembre
4° trimestre252420 gennaio28 febbraio

Il Decreto c.d. “Liquidità” (Decreto-Legge 23/2020, articolo 26) ha previsto la possibilità di posticipare il versamento dei primi due trimestri. Se l’importo del 1° trimestre risulta inferiore a 250 €, il versamento può essere posticipato alla scadenza del 2° trimestre (20 luglio), e se complessivamente l’importo dei primi due trimestri risulta sempre inferiore a 250 €, il versamento può essere posticipato alla scadenza del 3° trimestre (20 ottobre). Gli importi del 3° e 4° trimestre vanno invece versati alle rispettive scadenze (20 ottobre e 20 gennaio), a prescindere dall’importo.

Il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridefinito le scadenze di versamento del 1° trimestre al 31 maggio, del 2° trimestre al 30 settembre, del 3° trimestre al 31 ottobre, del 4° trimestre al 28 febbraio.

Il Decreto-Legge “Semplificazioni fiscali” n. 73/2022 aumenta l’importo da 250 € a 5.000 € per il versamento posticipato alla scadenza del trimestre successivo.

Il versamento tardivo può essere regolarizzato con ravvedimento operoso con l’utilizzo dei codici tributo 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali?

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari.

Cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari?

Gli articoli 2 e 3 del citato decreto stabiliscono che per documento informatico rilevante ai fini tributari si intende il documento che:

  • ha le caratteristiche di:
    • immodificabilità
    • integrità
    • autenticità
    • leggibilità
  • utilizza i formati previsti dal D. Lgs. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dai decreti attuativi oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico:
    • integrità,
    • accesso
    • leggibilità nel tempo
  • viene conservato in modo tale che:
    • sia a norma di legge per la corretta tenuta della contabilità
    • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972)
    • il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione
    • il processo di conservazione sia effettuato entro il 90 giorni dal termine per l’invio della dichiarazione dei redditi

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica alla Pubblica Amministrazione e l’analogo tracciato previsto per operazioni tra privati in uso in modo generalizzato dal 1° gennaio 2019.

Qualora vi sia almeno un documento informatico rilevante ai fini tributari conservato elettronicamente nel corso dell’anno d’imposta, va inserito il codice 1 nel rigo RS 140 della dichiarazione UNICO Persone Fisiche, o nel rigo RS83 di UNICO Società di Persone, o nel rigo RS104 di UNICO Società di Capitali, o nel rigo RS83 di UNICO Enti Non Commerciali.

Ribadisco che se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo e pertanto non potrà assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo seguente.

Come assolvere l’imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari?

Ad eccezione delle fatture elettroniche XML Fattura PA, per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo viene assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2020).

Per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, e come ribadito nella risposta n. 67/2020, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può tuttavia effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di rimborso spese, che almeno per i soggetti in regime forfettario costituisce ricavo o compenso per il calcolo del reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva e dei contributi previdenziali (vedi oltre).

marca da bollo 2 euro
Contrassegno telematico

Il contrassegno telematico (più comunemente chiamato marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Il consiglio è quindi di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata (solitamente già a disposizione  dell’esercizio oppure consegnando per la timbratura il seguente modello:

Modello Distinta Acquisto Valori Bollati

L’articolo 22 del DPR n. 642/1972 stabilisce che sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta e di eventuali sanzioni amministrative entrambe le parti (emittente e cliente). Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.

Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (datato e impossibile da rimuovere senza danni) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

Per l’emissione di fatture, con l’introduzione graduale dell’obbligo di fatturazione elettronica (generalizzato dal 1° gennaio 2024) il contrassegno telematico verrà interamente soppiantato dal bollo virtuale sulla fattura elettronica, ad eccezione delle fatture emesse a privati e soggette all’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Come verificare la validità della contrassegno telematico

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’utilità Controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico per quanto riguarda il numero identificativo e la data di acquisto.

Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

L’autorizzazione, come stabiliva la Circolare 61 del 1973 e in particolare la 49 del 1987, in passato veniva rilasciata verificando gli idonei requisiti e solo qualora l’imposta di bollo presuntivamente calcolata fosse superiore a € 2.582,28. Con la Circolare 16/E del 2015 questo limite minimo d’imposta da versare è considerato come superato, tuttavia all’ufficio viene consigliato di verificare:

  • i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo,
  • l’entità del tributo e la quantità di documenti da “bollare”

Ciò comporta una maggiore discrezionalità nel rilascio da parte degli uffici periferici, che nella prassi hanno introdotto alcuni limiti “informali” al rilascio (ad esempio, un numero minimo di documenti). Tale discrezionalità rende di fatto impraticabile la richiesta di autorizzazione per quei soggetti che emettono da qualche decina a poche centinaia di documenti l’anno soggetti ad imposta di bollo, come ad esempio chi applica un regime agevolato non soggetto ad IVA (minimi e forfettari).

In possesso della necessaria autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale

L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (leggi le istruzioni) indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti. La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail?

Vorrei sfatare una vera e propria leggenda metropolitana, come tante che circolano nell’ambito fiscale, persino all’interno di uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria: le fatture inviate semplicemente in formato PDF via mail e soggette all’imposta di bollo non possono assolvere l’imposta di bollo mediante semplice versamento con F24. Questo perché la semplice fattura in PDF, anche se elaborata tramite computer, inviata via mail, ma non conservata sostitutivamente, non possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico rilevante ai fini fiscali.

Pertanto tale documento va assimilato ad un documento cartaceo e vanno seguite le stesse modalità di assolvimento dell’imposta di bollo:

  • modalità tradizionale con contrassegno telematico cartaceo
  • modalità virtuale con autorizzazione preventiva

Tralasciando la seconda modalità, operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, provvede a:

  • indicare sull’esemplare inviato elettronicamente la dicitura “imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio esemplare) oppure, in modo più esteso “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente, con numero identificativo ….” (l’indicazione del numero identificativo non è un requisito essenziale, tuttavia rende facilmente verificabile l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del ricevente)
  • stampare il proprio esemplare
  • apporre il contrassegno – marca da bollo cartacea su di esso
  • conservare in cartaceo l’esemplare

Il riaddebito dell’imposta di bollo al cliente/committente

Nell’ambito delle questioni di “lana caprina🐐 con la risposta a interpello n. 428 del 12/08/2022, l’Agenzia delle Entrate sostiene che l’importo dell’imposta di bollo (€ 2,00 sulle fatture con totale superiore a 77,47 €) riaddebitata al cliente a titolo di rimborso da un contribuente in regime forfettario costituisce parte integrante del suo ricavo o compenso e di conseguenza reddito imponibile (in base alla percentuale di redditività variabile a seconda dell’attività dal 40% al 86%) per il calcolo di imposta sostitutiva e contributi previdenziali.

Contribuisce anche alla verifica del limite massimo di ricavi o compensi (85.000 € dal 2023).

In precedenza già nel paragrafo 3.3 della circolare n. 5/2021 l’Amministrazione sosteneva che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti.

✅ Concludendo, per semplificare consigliamo ai nostri clienti di non riaddebitare l’imposta di bollo di 2 € ai propri clienti, ma piuttosto di farsene carico senza esporre l’importo in fattura.

⚠ Tuttavia, nel caso in cui venga riaddebitata l’imposta di bollo in una fattura emessa elettronicamente, andrà valorizzato il codice natura operazione N.2.2 (e non N1 in quanto non si tratta di spese anticipate in nome e per conto del cliente).

Riassumendo

Imposta di bollo marca cartacea o virtuale
Riassumendo, queste sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo

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